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Fatture valide per il credito d’imposta: cosa fare

Fatture valide per il credito d’imposta: cosa fare

Come regolarizzare fatture cartacee e fatture elettroniche per avvalersi del credito d’imposta

Fatture valide per il credito d'imposta: cosa fare
Avevamo già parlato dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto ai requisiti delle fatture per l’accesso al credito d’imposta. Restava da chiarire la modalità di applicazione di questi requisiti.

Come indicato al comma 195 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

Questo significa che chi vuole usufruire del credito d’imposta deve fare in modo che le fatture rispecchino i requisiti previsti per la loro validità, oltre ovviamente conservarle per i controlli futuri.

Perché siano valide per il calcolo del credito d’imposta, tutte le fatture e in generale i documenti di acquisizione di beni agevolati devono contenere esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo sopracitato. È sufficiente che sia riportata la scritta “acquisto ai sensi dei commi da 184 a 194 della legge n. 160 del 2019”, ma in che modo inserirla?

Lo scorso 5 ottobre, con le risposte n. 438 e 439, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità in cui è possibile inserire tale dicitura e quindi regolarizzare le fatture per il credito d’imposta.

Come regolarizzare le fatture cartacee per il credito d’imposta

Per rendere valide ai fini del credito d’imposta le fatture cartacee, basta che l’azienda acquirente riporti con scrittura indelebile sul documento originale (sia di acquisto che di saldo) la dicitura “acquisto ai sensi dei commi da 184 a 194 della legge n. 160 del 2019”.

Come regolarizzare le fatture elettroniche per il credito d’imposta

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle fatture elettroniche, l’azienda acquirente deve:

  • stampare il documento e apporre sul cartaceo la dicitura “acquisto ai sensi dei commi da 184 a 194 della legge n. 160 del 2019” con penna indelebile;
  • scansionare il documento dotato della dicitura richiesta e allegarlo a quello originale secondo le stesse modalità indicate in tema di inversione contabile (circolare n. 14/E del 2019. Cfr anche circolare n. 13/E del 2018 risposta 3.1), per poi inviarlo all’SdI (Sistema di Interscambio).


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