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Piano transizione 5.0: approvato il decreto legge

Piano transizione 5.0: approvato il decreto legge

Piano transizione 5.0: approvato il decreto-legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 2 marzo, il decreto legge che delinea le regole del nuovo Piano Transizione 5.0. Il decreto è già operativo ma bisognerà attendere la sua conversione in legge nei prossimi 60 giorni e il decreto attuativo, da emanare entro il primo aprile, per passare all’applicazione effettiva.

Chi può accedere ai benefici?

Potranno accedere al beneficio tutte quelle imprese che effettueranno investimenti nel biennio 2024-2025 in:

  • beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi ai sistemi informativi;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti di cui ai punti precedenti e in ogni caso sino al massimo di 300.000€.

Le aliquote

Le aliquote sono complessivamente 9 e variano a seconda dei risultati ottenuti in termini di efficienza. Laddove la riduzione sia non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Se invece, si consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttivo o superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento le aliquote saranno pari a:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui dall’investimento derivino una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati, le aliquote salgono al:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Gli oneri documentali

Le principali novità del Piano Transizione 5.0 fanno riferimento agli oneri documentali necessari ad accedere al beneficio. Infatti, oltre alla rispondenza degli investimenti in beni materiali e immateriali ai requisiti previsti dal Piano Industria 4.0 e alla certificazione di avvenuta interconnessione, vengono ora introdotte tre ulteriori certificazioni:

  • La certificazione ex ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali;
  • La certificazione ex post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni;
  • La certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore contabile. In questo caso è previsto che, le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, possano accedere ad un ulteriore credito d’imposta a copertura delle spese fino ad un massimo di 5.000 euro.

Altro aspetto particolarmente rilevante avente ad oggetto le certificazioni è poi il fatto che dal testo emerge come la fruizione dell’incentivo non sarà automatica bensì conseguenziale alla trasmissione delle stesse al Ministero secondo le modalità che verranno definite. La certificazione ex ante, infatti, servirà a prenotare l’incentivo; mentre quella ex post per abilitarne la fruizione.

Fonti

Gazzetta Ufficiale

Innovation Post

CNA

Ramses Group

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