Piano Transizione 4.0: è arrivato il decreto attuativo
Il decreto attuativo firmato pochi giorni fa dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli dà le disposizioni applicative relative al credito d’imposta 2020, di cui avevamo parlato in questo articolo.
Si definisce quindi cosa si intende in modo particolare per attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica. Inoltre, vengono affrontate la questione del a cosa ci si riferisca per obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica e quella relativa alla determinazione e alla documentazione delle spese ammissibili per il credito.
Di cosa parleremo in questo articolo:
1. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di ricerca e sviluppo
2. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di innovazione tecnologica
3. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di design e ideazione estetica
4. Credito d’imposta 2020 R&S per le attività di innovazione tecnologica. La maggiorazione dell’aliquota per Industria 4.0 e progetti green
5. Allegati e fonti
1. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di ricerca e sviluppo
In generale, tenere presente che tutte le attività di R&S assumono rilevanza nel momento in cui perseguono un progresso delle conoscenze e delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico (non solo per la singola impresa).
Attività di ricerca fondamentale
Definizione. Sono definite attività di ricerca fondamentale quei lavori teorici o sperimentali che abbiano lo scopo di acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico. Non è fondamentale che sia considerata l’applicazione a breve termine di tali nuove conoscenze da parte dell’azienda.
Risultato dell’attività di ricerca fondamentale è rappresentato grazie a diagrammi o schemi, o tramite teorie interpretative delle informazioni ottenute e dei fatti emersi dall’attività.
Attività di ricerca industriale
Definizione. Si definisce attività di ricerca industriale quel lavoro finalizzato all’applicazione dei risultati ottenuti tramite ricerca fondamentale, o anche quel lavoro finalizzato all’individuazione di una nuova soluzione per il raggiungimento di uno scopo o obiettivo pratico predeterminato.
Possiamo dire, in generale, che il fine dell’attività di ricerca industriale è rappresentato dall’approfondimento di conoscenze esistenti, per la risoluzione di problemi di carattere tecnologico o scientifico.
Risultato dell’attività di ricerca industriale è tipicamente un modello di prova che dimostri la funzionalità del prodotto o processo, senza che rappresenti però il prodotto o processo nella sua fase finale.
Attività di sviluppo sperimentale
Definizione. Si definiscono attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti svolti al fine dell’acquisizione di conoscenze ulteriori e della raccolta delle informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione (o per il miglioramento significativo di prodotti o processi preesistenti; in questo caso è fondamentale il carattere della novità).
Risultato dell’attività di sviluppo sperimentale consiste di regola in prototipi o impianti pilota.
- Il prototipo è caratterizzato dal possedere le caratteristiche e le qualità tecniche essenziali del prodotto o processo.
- L’impianto pilota è quell’insieme di macchinari, dispositivi o attrezzature che permette di testare un prodotto o processo.
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili per il credito d’imposta
- Anche nel caso in cui l’obiettivo perseguito con il lavoro di ricerca e sviluppo non sia conseguito o pienamente realizzato, le attività svolte sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta.
- Se l’obiettivo del lavoro di ricerca e sviluppo è stato già tentato o conseguito da altre realtà, ma i risultati non sono disponibili (ad esempio per segreto aziendale), le attività svolte sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta.
- Nel caso in cui due aziende indipendenti concorrenti si pongano lo stesso obiettivo, con un lavoro di ricerca e sviluppo svolto in contemporanea e in modo simile, le attività svolte sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta.
2. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di innovazione tecnologica
Definizione. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta quelle attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati.
A titolo esemplificativo, per prodotti nuovi o migliorati in modo significativo si intendono beni o servizi differenti e migliorati da quelli già realizzati in riferimento a:
- caratteristiche tecniche;
- componenti;
- materiali;
- software incorporato;
- facilità di impiego;
- semplificazione della procedura di utilizzo;
- maggiore flessibilità di utilizzo;
- altri elementi relativi alle prestazioni e alle funzionalità.
A titolo esemplificativo, per processi nuovi o migliorati in modo significativo si intendono processi, metodi di produzione, metodi di distribuzione e logistica di beni o servizi differenti e migliorati da quelli già realizzati in riferimento a:
- tecnologie utilizzate;
- impianti;
- macchinari e attrezzature;
- software;
- efficienza delle risorse impiegate;
- affidabilità e sicurezza per personale interno e collaboratori.
Attività di innovazione tecnologica ammissibili per il credito d’imposta
Sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta le attività:
- relative alle fasi pre-competitive legate a progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche;
- concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
3. Credito d’imposta 2020 R&S. Attività di design e ideazione estetica
Definizione. Costituiscono attività di design e ideazione estetica quei progetti finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi (non tecnici o funzionali).
Elementi quali le caratteristiche delle linee, dei contorno, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale (compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici, i caratteri tipografici).
Per il settore dell’abbigliamento e per gli altri settori che prevedono un rinnovo a intervallo regolare dei prodotti, sono considerati ammissibili anche i lavori relativi alla concezione delle nuove collezioni (a patto che queste rappresentino delle novità rispetto a quelle precedenti).
4. Credito d’imposta 2020 R&S per le attività di innovazione tecnologica. La maggiorazione dell’aliquota per Industria 4.0 e progetti green
Posto che il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica spettante complessivamente non può superare il limite di 1,5 milioni euro, vediamo in che modo il decreto attuativo definisce le attività per le quali è prevista una maggiorazione dell’aliquota, indicate all’interno della legge di dicembre 2019 semplicemente come attività green o legate all’industria 4.0.
Attività per l’Industria 4.0
In riferimento alle attività legate all’industria 4.0, definiscono una maggiorazione dell’aliquota quei progetti che mirano all’integrazione e all’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione del valore.
Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto espone una serie di attività a puro scopo esemplificativo di tali lavori per l’industria 4.0:
a) l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
b) l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
c) l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
d) l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
e) l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI’s), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
f) l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
g) l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
l) l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
m) la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
n) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
Progetti green
In riferimento alle attività legate ai progetti green, definiscono una maggiorazione dell’aliquota quei progetti che mirano a trasformare i processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto espone una serie di attività a puro scopo esemplificativo per progetti green:
a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
d) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
g) l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.