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L’ultimo Decreto Legge del 19 maggio e le start-up innovative: le misure post Covid19

L’ultimo Decreto Legge del 19 maggio e le start-up innovative: le misure post Covid19

Sappiamo quanto sia importante per le aziende italiane ripartire con il piede giusto; ora che l’emergenza sanitaria sta via via ridefinendosi come emergenza economica, le imprese sentono il bisogno di muovere i passi in modo corretto per potersi risollevare e rilanciare con energia e forza.


Crediamo fortemente che una delle grandi forze delle imprese (a prescindere dalla loro dimensione e spesso anche dal settore) stia nella capacità di innovarsi, contro la fossilizzazione dei metodi di gestione e produzione, contro il cieco tradizionalismo del “è sempre stato fatto così”.


I periodi di crisi possono essere sfruttati, trasformando la difficoltà in opportunità.


Il Decreto Legge del 19 maggio 2020, allegato alla Gazzetta Ufficiale, in questo senso può venire incontro alle aziende italiane, in quanto prevede una serie di misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alcune di queste sono dedicate in modo specifico alle start up innovative

start-up innovative
Fonte img https://www.syunro.net

L’articolo 38 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 denominato Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative definisce gli interventi attivi a livello nazionale rivolti alle start up innovative, per le quali sono destinate risorse aggiuntive per l’anno 2020.

Due importanti novità.

Credito d’imposta R&S e start-up innovative

Al comma 4 dell’art. 38 si legge infatti:

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Ed ecco l’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, riferito alle spese ammissibili per la determinazione della base di calcolo del Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo:

Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con universita’ e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita’ di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Questo significa che nel caso in cui un’azienda dovesse decidere di stipulare un contratto di ricerca extra muros con università, istituti di ricerca o start up innovative, allora quei costi andrebbero a determinare la base del calcolo per il credito d’imposta R&S, per un importo pari al 150% del loro ammontare.

La start-up innovativa resta start up per 12 mesi in più

Ed ecco il secondo degli interessanti punti definiti dall’Art 38, precisamente al comma 5:

Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui, all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Le start-up innovative prossime allo scadere dei 5 anni dalla costituzione, potranno godere delle agevolazioni previste per le start up per 12 mesi in più.

Fonti:
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2019
Art. 38 Decreto Legge 19 maggio 2020

L’ultimo Decreto Legge del 19 maggio e le start-up innovative: le misure post Covid19

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