Industria 4.0, Iperammortamento, limiti ed applicazioni temporali
Iperammortamento, limiti ed applicazioni temporali.
Secondo quanto definito nella Legge di Bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) si stabilisce che per essere ammissibile all’iperammortamento il bene deve essere acquistato nel 2017 e pagato con un anticipo di almeno il 20%, anche se consegnato, collaudato ed interconnesso ai sistemi di fabbrica entro il 30/06/2018.
Con la circolare 4 del 30/03/2017 chiarisce gli ambiti temporali di applicazione dell’iperammortamento, in particolare si identificano 3 momenti diversi e distinti:
- Il periodo di imposta di “effettuazione” dell’investimento (articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017)
- Il periodo d’imposta di “entrata in funzione” ([tooltip title=”La deduzione e’ ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta’ per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.”]articolo 102, comma 2, del TUIR [/tooltip])
- il periodo d’imposta di “interconnessione” (articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017).
Effettuazione
Si conferma quanto già definito ovvero l’ammissibilità ad iperammortamento del bene acquisito dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ovvero al 30/06/2018 a condizione che l’ordine sia stato effettuato ed accettato dal venditore entro il 31/12/2017 e pagato per almeno il 20%.
Entrata in funzione
Si specifica che solo dal momento dell’entrata in funzione del bene è possibile godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo di imposta avvenga l’interconnessione, altrimenti fino ad interconnessione avvenuta il bene beneficia del superammortamento al 140% fino ad interconnessione avvenuta.
Interconnessione
Si specifica che l’interconnessione del bene è il requisito essenziale per l’ammissibilità del bene all’iperammortamento, soltanto a interconnessione avvenuta il bene può godere dell’iperammortamento al 250% anche se già acquisito e messo in funzione in periodi di imposta precedenti, fino a quel momento il bene beneficia del superammortamento al 140%
Esempi:
Bene 1:
- Acquisto 2017
- Messa in funzione 2017
- Interconnessione 2018
- Costo del bene 1.000,00 €
- Ammortamento 20%
Anno | Ammortamento in CE | Variazione in diminuzione per superammortamento140% | Variazione in diminuzione per iperammortamento250% |
---|---|---|---|
2017 | 100,00 € | 40,00 € | – |
2018 | 200,00 € | – | 292,00€ |
2019 | 200,00 € | – | 292,00€ |
2020 | 200,00 € | – | 292,00€ |
2021 | 200,00 € | – | 292,00€ |
2022 | 100,00 € | – | 292,00€* |
Totale | 1.000,00 € | 40,00€ | 1.460,00€ |
* il bene ha accesso all’iperammortamento ma inizia ad applicarlo dal 2018, il calcolo quindi dell’ammontare annuo dell’iperammortamento è “sfalsato” rispetto all’ammortamento temporale civilistico
Bene 2:
- Acquisto 2017
- Messa in funzione 2017
- Interconnessione 2017
- Costo del bene 1.000,00 €
- Ammortamento 20%
Anno | Ammortamento in CE | Variazione in diminuzione per superammortamento140% | Variazione in diminuzione per iperammortamento250% |
---|---|---|---|
2017 | 100,00 € | – | 150,00€ |
2018 | 200,00 € | – | 300,00€ |
2019 | 200,00 € | – | 300,00€ |
2020 | 200,00 € | – | 300,00€ |
2021 | 200,00 € | – | 300,00€ |
2022 | 100,00 € | – | 150,00€ |
Totale | 1.000,00 € | 0,00€ | 1.500,00€ |
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