Cumulabilità del Credito d’Imposta – Circolare 9/E Agenzia delle Entrate
La circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate sul Credito d’imposta per gli investimenti sui beni strumentali nuovi è stata pubblicata il 23 luglio 2021 e, tra le altre cose, chiarisce un importante aspetto relativo alla cumulabilità del credito d’imposta con altre misure di favore (fiscali e non) e il procedimento di verifica degli importi.
Il credito d’imposta è un beneficio fiscale che il contribuente vanta nei confronti delle casse dello Stato e che può essere usato esclusivamente in compensazione. Si tratta di iniziative pubbliche che vogliono incentivare la spesa privata per determinate attività o beni, tra cui i beni strumentali 4.0, oggetto della circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
Tra le altre cose, la circolare n.9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la domanda 6 Cumulo con altre agevolazioni – 6.1 Verifica del cumulo, chiarisce un importante aspetto relativo alla cumulabilità del credito con altre misure di favore e al procedimento di verifica degli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.
Come indicato al comma 1059 della Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».
Prima di tutto quindi è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili in riferimento a entrambe le discipline agevolative e assumere l‘importo complessivo lordo dei costi ammissibili come costo rilevante ai fini del credito d’imposta.
Bisogna dunque calcolare il credito d’imposta spettante a livello teorico e sommarlo a quello degli altri incentivi pubblici concessi: il totale non deve superare il 100% dei costi sostenuti per quei beni.
Nella sommatoria bisogna anche tener conto del benefico ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Il credito d’imposta infatti, come indicato nello stesso comma 1059, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.