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Credito Ricerca & Sviluppo: online le linee guida

Credito Ricerca & Sviluppo: online le linee guida

Credito Ricerca & Sviluppo: online le linee guida

Con decreto del 4 luglio 2024 il MIMIT ha pubblicato le linee guida per la quantificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica. All’interno del documento, suddiviso in quattro sezioni, si trovano tutte le regole che i certificatori dovranno seguire per individuare le attività ammissibili alla certificazione.

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Le prime due sezioni del decreto delineano i criteri secondo cui un progetto possa qualificarsi come attività di Ricerca e Sviluppo e la disciplina giuridica che trova applicazione. È previsto, infatti, che tutti i progetti, anche quelli antecedenti al 2020, siamo regolamentati dal Manuale Di Frascati dell’OCSE. Come tale, dunque, affinché si possa parlare di R&S è necessario che le attività realizzate rispettino i cinque criteri fondamentali:

  • Novità: l’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte;
  • Creatività: l’attività deve basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi;
  • Incertezza: l’attività non deve avere un esito finale certo;
  • Sistematicità: l’attività deve essere pianificata e preventivata;
  • Trasferibilità e/o riproducibilità: l’attività deve condurre a risultati che possano essere riprodotti

Attività ammissibili

L’ammissibilità delle attività al credito d’imposta Ricerca & Sviluppo è, invece, delineata ai sensi dell’art.3, co. 4 del Decreto-legge n. 145/2013 secondo cui sono ammissibili:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Credito d’Imposta Innovazione

La terza sezione del decreto ha, invece, ad oggetto l’innovazione. Per questa si stabilisce che i dispositivi di legge a cui far riferimento sono quelli presenti nel Manuale di Oslo e, conseguentemente, per potersi definire tale un’innovazione deve rispettare i seguenti quattro requisiti:

  • Conoscenza: Le innovazioni derivano da attività basate sulla conoscenza che coinvolgono l’applicazione pratica di conoscenze e informazioni esistenti o di nuova concezione.
  • Novità rispetto ai potenziali utilizzi: Per considerare un’attività come “innovazione tecnologica” non è necessario che il progetto presenti una novità oggettiva, ma è sufficiente che porti ad un risultato nuovo per l’impresa, rappresentando un progresso tecnologico per l’impresa stessa.
  • Implementazione: Si richiede che l’organizzazione compia uno sforzo sistematico per assicurare che l’innovazione sia accessibile ai potenziali utilizzatori, sia per i processi e le procedure proprie dell’organizzazione, che per gli utilizzatori esterni dei suoi prodotti.
  • Creazione di valore: Il valore è un obiettivo implicito dell’innovazione, anche se può non essere noto a priori perché gli esiti delle innovazioni sono incerti ed eterogenei.

Attività ammissibili

L’articolo 1, co. 201 della Legge n. 160/2019 dispone che siano considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta tutte quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Credito d’imposta Design e Ideazione Estetica

All’interno della quarta e ultima sezione delle linee guisa per il credito d’imposta viene ad essere disciplinato il concetto di design e ideazione estetica. La significatività dell’innovazione estetica può essere individuata secondo i criteri della novità ed individualità indicati dagli articoli 31, 32 e 33 del Decreto Legislativo n. 30/2005 secondo cui:

  • Per novità si intende la circostanza secondo cui il prodotto differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti;
  • Per individualità quella secondo cui l’impressione generale che il prodotto suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi altro prodotto precedente dell’impresa.

Attività ammissibili

Il decreto, inoltre, specifica come tra le quattro fasi che possono in cui può scindersi l’attività di ideazione e sviluppo di una nuova collezione o un campionario soltanto quella precompetitiva rientra nelle attività ammissibili al credito d’imposta. Vengono dunque, escluse la fase di ideazione e di pre-serie, marketing e distribuzione e ricomprese invece, quelle di progettazione e materializzazione.

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Fonti

MIMIT

Linee guida

Albo Certificatori Credito d’Imposta R&S

Modello di Certificazione

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