Bando della Regione Toscana per il sostegno alla creazione di impresa, microcredito
Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 35.000,00. L’agevolazione viene concessa nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.
La domanda di aiuto deve essere inoltrata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al portale tramite il sito Internet http://www.toscanamuove.it , per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 1 marzo 2017 fino ad esaurimento delle risorse.
Beneficiari
le Micro e Piccole Imprese (MPI) così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definite giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi della L.R. 35/2000 e smi la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione; persone fisiche intenzionate ad avviare un’attività imprenditoriale che costituiranno una Micro o Piccola Impresa (MPI) così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definita giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi della L.R. 35/2000 e smi, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Imprese giovanili:
a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c) per le imprese cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all’accesso all’ agevolazione.
Imprese femminili:
a) in caso di impresa individuale, la titolare dell’impresa deve essere donna;
b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all’accesso all’ agevolazione.
Imprese di destinatari di ammortizzatori sociali:
soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data di costituzione dell’impresa in possesso:
a) in caso di impresa individuale, il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all’accesso all’agevolazione.
Codice Ateco ammissibile
B – Estrazione di minerali da cave e miniere
C – Attività manifatturiere
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96
Interventi finanziabili e spese ammissibili
Spese per investimenti
- Beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di impresa, opere murarie connesse all’investimento, quest’ultime nel limite del 50% delle stesse; · beni immateriali. attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l’autorizzazione a svolgere l’attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.
Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.