Interconnessione tardiva e credito d’imposta – Circolare 9/E Agenzia delle Entrate
La circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate sul Credito d’imposta per gli investimenti sui beni strumentali nuovi è stata pubblicata il 23 luglio 2021 e, tra le altre cose, chiarisce un importante aspetto relativo alla fruizione del credito in caso di interconnessione tardiva.
Il credito d’imposta è un beneficio fiscale che il contribuente vanta nei confronti delle casse dello Stato e che può essere usato esclusivamente in compensazione. Si tratta di iniziative pubbliche che vogliono incentivare la spesa privata per determinate attività o beni, tra cui i beni strumentali 4.0, oggetto della circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
Tra le altre cose, la circolare n.9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la domanda 5.4 Ritardo nell’interconnessione, chiarisce un importante aspetto relativo alla fruizione del credito in caso di interconnessione tardiva, vale a dire nel caso in cui la conclusione dell’investimento rispetto all’interconnessione 4.0 slitti, ad esempio a causa della complessità dell’investimento stesso.
In caso quindi di interconnessione tardiva, è possibile comunque godere totalmente del credito (facendolo slittare a sua volta) o se ne perde una parte?
Due elementi sono posti a premessa della risposta data:
- ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Tuir il credito d’imposta è “sganciato” rispetto ai coefficienti di ammortamento;
- il comma 1059 della legge di bilancio 2021 definisce che in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene Industria 4.0 e la sua interconnessione la fruizione del credito avvenga in misura ridotta dall’anno di entrata in funzione del bene (considerando dunque il bene come ordinario e non 4.0), e in misura piena dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Questo significa che chi ha acquistato un bene strumentale, entrato in funzione senza essere interconnesso, ha due opzioni:
- può godere del credito d’imposta per beni strumentali (non 4.0) in misura ridotta, cioè il 10% per acquisti effettuati nel 2021 e il 6% per quelli effettuati nel 2022 come indicano i commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021, fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. In questo caso, l’ammontare del credito d’imposta in misura piena fruibile dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza; l’importo, al netto del credito già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione;
- in alternativa, può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito in misura piena (per beni 4.0), cioè il 50% per acquisti effettuati nel 2021 e il 40% per quelli effettuati nel 2022 come indicano i commi 1056 e 1057 della legge di bilancio 2021.
In conclusione, anche acquistando un bene nel corso del 2021 e facendo l’interconnessione nel 2022 non si va incontro ad alcun tipo di perdita riguardo la fruizione del credito d’imposta.
Da tenere presente anche che per i beni 4.0 i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre una perizia asseverata o un attestato di conformità per dare prova dei requisiti tecnici del bene.
Nella stessa circolare n.9/E è inoltre specificato che i soggetti beneficiari sono tenuti a rinnovare annualmente, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, un’adeguata e sistematica reportistica al fine di documentare il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.