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Legge di Bilancio 2021 e credito d’imposta: cosa dice

Legge di Bilancio 2021 e credito d’imposta: cosa dice

Legge di Bilancio 2021 e credito d’imposta: cosa dice

La legge del 30 dicembre 2020 n. 178 definisce il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2022-2023. Entrata in vigore del provvedimento è il 01/01/2021. 

Ecco il riassunto dei commi della Legge di Bilancio 2021 riferiti al credito d’imposta.

Legge di Bilancio 2021 e credito d'imposta_cosa dice

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Il credito d’imposta per beni strumentali nuovi (acquisti effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022, anche in modalità ordine + anticipo del 20% con saldo entro il 30 giugno 2023) è trattato nei commi da 1052 a 1058 dell’art. 1, dove si delineano le differenze rispetto al regime in vigore fino al 31/12/2020, il nuovo regime è retroattivo a partire dal 16/11/2020.

Limiti di ammissibilità al credito d’imposta per beni strumentali: escluse imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità, procedura concorsuale o altre procedure e sanzioni interdittive. Credito subordinato comunque al rispetto delle normative su sicurezza nei luoghi lavoro e regolarità di versamento contributi.

Sono agevolabili beni strumentali nuovi materiali ed immateriali con coefficiente ammortamento superiore al 6,5% (art. 164 TUIR , esclusi fabbricati costruzioni etc.)

Il credito di imposta per beni strumentali è usufruibile anche da esercenti arti e professioni nei limiti dei beni non “Industria 4.0”.

Beni strumentali non “Industria 4.0” ( commi da 1054 a 1055)

Per i beni materiali non presenti in allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (massimo 2 Mio €) e beni immateriali non presenti in allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (massimo 1 Mio €), agli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (cioè fino al 30/06/2022 con anticipo del 20% entro il 31/12/2021) corrisponde un credito d’imposta rispettivamente del 10%, maggiorato al 15% in caso di strumenti e dispositivi per lavoro agile.

Per i beni materiali non presenti in allegato A (massimo 2 Mio €) e beni immateriali non presenti in allegato B (massimo 1 Mio €), agli acquisti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (cioè fino al 30/06/2023 con anticipo 20% entro il 31/12/2022) corrisponde un credito d’imposta del 6%.

Beni strumentali “Industria 4.0” (commi da 1056 a 1058)

Per i beni materiali presenti in allegato A, agli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (cioè fino al 30/06/2022 con anticipo 20% entro il 31/12/2021) corrisponde un credito d’imposta del:

  • 50% (per investimenti fino a 2,5 Mio €);
  • 30% (per investimenti da 2,5 Mio € a 10 Mio €);
  • 10% (per investimenti da 10 Mio € a 20 Mio €).

Agli acquisti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (cioè fino al 30/06/2023 con anticipo 20% entro il 31/12/2022) corrisponde un credito d’imposta del:

  • 40% (investimenti fino a 2,5 Mio €);
  • 20% (investimenti da 2,5 Mio € a 10 Mio €);
  • 10% (investimenti da 10 Mio € a 20 Mio €).

Per i Beni immateriali presenti in allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, agli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (cioè fino al 30/06/2023 con anticipo 20% entro il 31/12/2022) corrisponde un credito d’imposta del 20% (investimenti fino 1 Mio €). Ammessi servizi come cloud computing per la quota imputabile di competenza.

Utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali dall’acquisizione (per gli investimenti di cui ai commi 1054-1055) o interconnesione (per gli investimenti di cui ai commi 1056-1057-1058) oppure in una unica quota annuale per soggetti con ricavi inferiori a 5 Mio €/anno.

Il credito va comunicato al MISE per monitoraggio della misura. 

In caso di cessione del bene entro il secondo anno di acquisto o interconnessione in strutture all’estero, il credito è ridotto il relativo costo dalla base di calcolo; se già utilizzato va restituito.

Documentazione

  • La documentazione, ovvero ordini, fatture e quanto altro prodotto, deve essere conservata per controlli futuri deve contenere il riferimento ai commi 1054-1058 (“Acquisto ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n.178 art. 1 commi da 1054 a 1058”)
  • IMPORTANTE! Per i beni di cui ai commi 1056-1058 è necessaria perizia asseverata rilasciata da perito o ingegnere iscritto all’albo o attestazione di ente certificatore sopra i 300k€ di investimento.

Credito d’imposta per attività R&S (ricerca e sviluppo) e Formazione 4.0

Il credito d’imposta per attività di R&S, al comma 1064, viene prorogato fino al 31/12/2022 con alcune modifiche:

  • Ricerca e Sviluppo: 20% (investimenti fino a 4 Mio €);
  • Innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica: 10% (investimenti fino a 2 Mio € ciascuno);
  • Innovazione tecnologica finalizzata alla transizione 4.0: 15% (investimenti fino a 2 Mio €)

IMPORTANTE! Viene introdotta un’importante novità, oltre alla certificazione prevista di un revisore contabile deve essere conservata relazione tecnica asseverata.

Il credito d’imposta per attività di formazione 4.0 viene prorogato fino al 31/12/2022.

Fonte

Gazzetta Ufficiale


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