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Credito d’imposta Formazione 4.0: le novità 2020

Credito d’imposta Formazione 4.0: le novità 2020

Prorogato di un altro anno il Credito d’imposta per la Formazione 4.0, con alcune modifiche

Il Credito d’imposta per la Formazione 4.0, introdotto per la prima volta nel 2018, è riconfermato per un altro anno dalla Legge di Bilancio 2020.

Scopo del credito d’imposta per la Formazione 4.0 è quello di stimolare la spesa privata per la formazione del personale dipendente nel campo delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale prevista dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il 2020 vede due novità sostanziali: sono ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori e non sono più necessari gli accordi sindacali.

Credito d’imposta Formazione 4.0: le novità 2020
Di cosa parleremo in questo articolo:
1. Spese ammissibili
2. Valore del Credito e limiti
3. Nella pratica: come funziona il credito d’imposta
6. Fonti
7. Testo della Gazzetta Ufficiale (commi 210-217)

1. Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili per il credito d’imposta Formazione 4.0:

  • in generale, le attività di formazione 4.0 commissionate agli Istituti tecnici superiori;
  • le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
    • big data e analisi dei dati;
    • cloud e fog computing;
    • cyber security;
    • simulazione e sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
    • robotica avanzata e collaborativa;
    • interfaccia uomo macchina;
    • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
    • internet delle cose e delle macchine;
    • integrazione digitale dei processi aziendali.

2. Valore del credito e limiti

  • Per le piccole imprese il credito è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili. Limite massimo annuale di € 300.000,00
  • Per le medie imprese il credito è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili. Limite massimo annuale di € 250.000,00
  • Per le grandi imprese il credito è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili. Limite massimo annuale di € 250.000,00

  In riferimento alla formazione rivolta alle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, la misura del credito è aumentata per tutte le imprese del 60% (fermi restando i limiti annuali massimi).

3. Nella pratica: come funziona il Credito d’imposta

1. La revisione legale dei conti

Affinché il credito d’imposta sia riconosciuto, è necessario che l’effettivo sostenimento delle spese e la documentazione contabile corrispondente risultino nell’apposita certificazione rilasciata dal soggetto revisore legale dei conti.

Per le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o una società di revisione esterni alle aziende stesse (vedi il comma 2 dell’Articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, che puoi scaricare dalle fonti in fondo all’articolo).

2. La compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente presentando il modello F24 attraverso di servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

3. I documenti da conservare

Ai fini dei controlli successivi, le imprese sono tenute a conservare:

  • la certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti di cui sopra;
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte (rilasciata dal tutor o responsabile della formazione interno, in caso di formazione interna all’azienda, o dal soggetto formatore esterno);
  • tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività, sottoscritti dal formatore e dal personale formato.

 

Fonti

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019

Fonte immagine
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
Innovationpost.it

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Testo della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (commi 210-217)

210. La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

212. Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
214. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.

216. Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito d’imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 


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