Iperammortamento e nuovo credito di imposta, onere documentale e novità 2020
Articolo pubblicato il 20 gennaio 2020 e aggiornato il 29 gennaio 2020
La legge di bilancio 2020 ha portato con sé tutta una serie di importanti novità riguardo alle agevolazioni per le imprese, e una delle più importanti riguarda la trasformazione dell’iperammortamento in credito di imposta.
Sin dalla sua prima versione l’iperammortamento ha previsto la necessità di comprovare l’interconnessione dei beni con una perizia giurata, sopra la soglia dei 500.000 €.
Sotto tale soglia si riteneva sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante. Ciò nonostante, anche se lontani dalla soglia di obbligatorietà, in molti casi si è provveduto a far redigere la perizia giurata da parte di un professionista, fosse essa semplice o asseverata, in supporto alla dichiarazione del legale rappresentante.
La nuova soglia dei 300.000 € e la perizia semplice
Con la nuova versione del credito di imposta per beni Industria 4.0 la soglia è stata abbassata a 300.000 €, ma la novità principale è che sopra tale soglia viene ora richiesta una perizia semplice da parte di un professionista o di un ente di certificazione.
Non solo non si parla più di perizia giurata quindi, ma neanche di perizia asseverata.
Questo non esclude che l’azienda e il suo legale rappresentante non possano comunque richiedere una perizia asseverata o giurata che, come già discusso, rappresentano diversi livelli di “peso legale” della perizia stessa.
Perizia asseverata e giurata
La perizia asseverata prevede l’assunzione piena di responsabilità del professionista in relazione a quanto dichiarato.
La perizia giurata, invece, prevede non solo l’assunzione piena di responsabilità del professionista in relazione a quanto dichiarato, ma anche il giuramento dalla stessa di fronte ad un pubblico ufficiale, sia esso un cancelliere o un notaio, che rappresenta il parere più forte dal punto di vista legale.
Onere documentale già in fattura
Si introduce inoltre l’obbligo dell’indicazione nella fattura di acquisto dei beni e nella documentazione collegata (quale ad es. il contratto di leasing) del riferimento normativo dell’agevolazione (art. 1, commi da 184 a 194, L. n. 160/2019).
L’onere documentale, apparentemente semplice, prevede però l’identificazione a priori dei beni ammissibili ad agevolazione che, esattamente come previsto per il precedente c.d. Iperammortamento, per loro natura non sono intrinsecamente ammissibili in modo automatico.
Diventano infatti ammissibili soltanto ad avvenuta integrazione ed interconnessione con i sistemi informativi e logistici di fabbrica, in un momento seguente quindi e nel rispetto delle prescrizioni di norma per l’interconnessione.
Paradossalmente si chiede quindi di effettuare preliminarmente una dichiarazione formale che potrebbe poi rivelarsi non corretta e comprensibilmente il fornitore del bene potrebbe rifiutarsi di inserirla nella documentazione collegata al bene per non assumersi responsabilità formali di rispondenza del bene.
Indebita compensazione: rischi
In relazione al rischio connesso alla nuova misura è bene ricordare che, con la trasformazione in credito di imposta, le conseguenze per l’indebita compensazione passano nell’ambito del codice penale.
In caso di indebita compensazione per un ammontare annuo superiore a 50 mila euro è prevista infatti la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.