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Credito d’imposta per beni strumentali, immateriali e 4.0

Credito d’imposta per beni strumentali, immateriali e 4.0

Fino al 2019 eravamo abituati a parlare di Super e Iper Ammortamento, ma con la nuova Legge di Bilancio 2020 si lascia spazio ai nuovi Crediti d’Imposta.

Credito d’imposta per beni strumentali, immateriali e 4.0

Di cosa parleremo in questo articolo:
1. Credito d’imposta per beni strumentali
1.1 Chi può partecipare
1.2 Beni ammissibili
2. Credito d’imposta per beni 4.0
2.1 Chi può partecipare
2.2 Beni ammissibili
3. Beni immateriali (software)
3.1 Chi può partecipare
3.2 Beni ammissibili
4. Fonti
5. Testo della Gazzetta Ufficiale (commi 184-197)

Ne avevamo già parlato in questo articolo, quando ancora non c’erano notizie certe. Ora, grazie alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, possiamo dare uno sguardo definitivo alle novità che ci aspettano per questo nuovo anno.

I commi 184-197 sono quelli che trattano i crediti d’imposta per beni strumentali, immateriali e 4.0 (si riporta il testo originale in fondo all’articolo).

1. Credito d’imposta per beni strumentali

Ex Superammortamento

  • Credito al 6%
  • Investimenti fino a 2 milioni di euro
  • Fruibile da imprese e professionisti
  • Tempo di compensazione del credito: 5 anni

Per gli investimenti di questa categoria effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.1 Chi può partecipare

Possono accedere al credito d’imposta tutte le aziende e i liberi professionisti residenti sul territorio italiano.

1.2 Beni ammissibili

Riguardo ai beni ammissibili, sono agevolabili i beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa “diversi da quelli indicati nei commi 189 [Credito d’imposta per beni 4.0, NdR] e 190 [Credito d’imposta per beni immateriali, NdR]”.

Il credito d’imposta per beni strumentali al 6% si riferisce dunque a tutte le categorie di beni strumentali per l’esercizio d’impresa.

Ad essere totalmente escluse da ogni tipologia di credito d’imposta sono invece:

In riferimento agli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria, è necessario prendere in considerazione il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

2. Credito d’imposta per beni 4.0

Ex Iperammortamento (Allegato A)

  • Credito al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • Credito al 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
  • Fruibile solo da imprese
  • Tempo di compensazione del credito: 5 anni
  • Obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata a partire dai 300.000 euro di costo di acquisizione del bene

Per gli investimenti di questa categoria effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.1 Chi può partecipare

Possono accedere al credito d’imposta tutte le aziende residenti sul territorio italiano.

2.2 Beni ammissibili

Sono ammissibili a questa categoria di credito d’imposta tutti i beni elencati nell’Allegato A del 30 marzo 2017, annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.

In riferimento agli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria, è necessario prendere in considerazione il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

3. Beni immateriali (software)

Ex Iperammortamento (Allegato B)

  • Credito al 15%
  • Investimenti fino a 700.000 euro (contro i 500 mila euro della prima versione)
  • Tempo di compensazione del credito: tre quote annuali
  • Agevolabili anche le spese per servizi sostenuti in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing.
  • Fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale
  • Obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata a partire dai 300.000 euro di costo di acquisizione del bene

Per gli investimenti di questa categoria effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.1 Chi può partecipare

Possono accedere al credito d’imposta tutte le aziende residenti sul territorio italiano.

3.2 Beni ammissibili

Sono ammissibili a questa categoria di credito d’imposta tutti i beni elencati nell’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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Fonti

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019
Innovationpost.it

Testo della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (commi 184-197)

184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

186. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

191. Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

192. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

194. Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

197. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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