Il nuovo credito d’imposta 2020: ci sono aggiornamenti
La Commissione Bilancio al Senato ha ricevuto, nella sera del 9 dicembre, il testo dell’emendamento voluto dal MISE che introdurrà, una volta approvato dal Parlamento ed escluse eventuali ulteriori modifiche (ancora possibili), il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 1 gennaio 2020. Si tratta del credito d’imposta che va a sostituire Superammortamento e Iperammortamento.
Il nuovo testo introduce molte novità, che accoglie le richieste che erano state avanzate da Confindustria.
Ecco cosa prevede la nuova disciplina.
Di cosa parleremo in questo articolo:
1. Incentivi annuali, ma con spirito pluriennale
2. Credito d’imposta per beni strumentali
3. Credito d’imposta per beni 4.0
4. Beni immateriali (software)
5. La comunicazione al Ministero
6. Il regime transitorio
Incentivi annuali, ma con spirito pluriennale
Potrebbe sembrare una contraddizione in termini, ma è proprio così: la premessa di metodo con cui si apre il nuovo articolo 22 sancisce l’obiettivo di «razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale». Peccato che il comma 2 preveda incentivi di durata annuale.
«Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».
Tutti gli acquisti quindi, al fine di rientrare nei requisiti degli incentivi, devono essere effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. È possibile concludere la transazione di acquisto del bene entro il 30 giugno 2021, a patto che: 1. entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore; 2. che sia versato minimo il 20% di acconto del costo di acquisizione.
Credito d’imposta per beni strumentali
Attuale Superammortamento
- Credito al 6%
- Investimenti fino a 2 milioni di euro
- Fruibile da imprese e professionisti
- Tempo di compensazione del credito: 5 anni («a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni»). Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è «possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5», cioè fruire da subito del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%.
- Beni esclusi:
- Mezzi di trasporto
- Beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- «Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti»
Credito d’imposta per beni 4.0
Attuale Allegato A, Iperammortamento
- Credito al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- Credito al 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- Fruibile solo da imprese
- Tempo di compensazione del credito: 5 anni («a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni»).
- Obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata a partire dai 300.000 euro di investimento
Quanto al periodo valido per l’acquisto e la consegna dei beni, anche in questo caso l’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.
Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.
Beni immateriali (software)
Attuale Allegato B, Iperammortamento
- Credito al 15%
- Investimenti fino a 700.000 euro (contro i 500 mila euro della prima versione)
- Tempo di compensazione del credito: tre quote annuali
- Agevolabili anche le spese per servizi sostenuti in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing.
- Fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale (a differenza di quanto accade oggi)
La comunicazione al Ministero
Uno dei punti più controversi della prima versione dell’emendamento era la necessità di farsi “autorizzare” il credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate.
Dopo la levata di scudi degli industriali, il Governo è tornato sui suoi passi. Nel nuovo testo dell’emendamento si prevede infatti solo l’obbligo di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi: un balzello in più rispetto alla disciplina attuale, ma si tratta appunto di una comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione.
Formalmente, comunque, l’ultimo comma stabilisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile saranno resi noti con un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il nuovo credito d’imposta è inoltre esplicitamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione ovviamente che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il regime transitorio
Che cosa accade per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, per i quali sarebbe ancora in vigore la vecchia disciplina di super e iperammortamento? Il testo dell’emendamento lo chiarisce ai commi 13, 14 e 15. La nuova disciplina infatti non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene è stato ordinato nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.
Fonti:
Testo dell’emendamento
Innovationpost.it