Industria 4.0, Iperammortamento Circolare Mise 177355 del 23/05/2018
Industria 4.0, Iperammortamento Circolare Mise 177355 del 23/05/2018
con la circolare del MISE 177355 del 23/05/2018 sono stati forniti ulteriori elementi e chiarimenti relativamente alla disciplina del cosiddetto iperammortamento sia relativamente ai beni che alle caratteristiche di interconnessione.
Ambiti temporali
si chiarisce che l’estensione dell’ambito temporale sposta i precedenti limiti del 31/12/2017 al 31/12/2018 con le stesse modalità, ovvero ordine e consegna entro il termine o ordine con pagamento a titolo di anticipo del 20% entro il termine e consegna entro il 31/12/2019.
Realizzo a titolo oneroso del bene beneficiario agevolato.
Limitatamente ai beni in allegato A si chiarisce come, in caso di sostituzione del bene con un altro bene conforme alle caratteristiche richieste per Industria 4.0 e interconnesso, come testimoniato da idonea dichiarazione o perizia secondo le regole stabilite, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio fino al concorrere, nel caso il costo del bene sostitutivo sia inferiore rispetto al bene originale, del costo del nuovo investimento.
Ammissibilità al regime di iperammortamento di beni acquisiti nel 2017 prudenzialmente non portati in iperammortamento dall’impresa.
Si stabilisce che, in caso di beni acquistati nel 2017 prudenzialmente non portati in regime di iperammortamento che, a seguito delle precisazioni successive, risultino ammissibili questi possono essere portati in regime di iperammortamento negli anni successivi maggiorando la quota di iperammortamento a recupero del mancato beneficio per l’anno 2017.
Le modalità di accesso al regime di iperammortamento, anche per questi beni, restano invariate.
Chiarimenti in materia di guida automatica e semiautomatica (allegato A, primo gruppo-punto 11)
la caratteristica in questione deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell’allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”, dove si definisce “macchina mobile” “ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre, non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.
Si precisa poi che l’eventuale omologazione delle “macchine mobili” per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, ossia non comporta la qualificazione delle stesse come “veicoli”, altrimenti esclusi.
Con riferimento, invece, alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Chiarimenti in materia di “Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”
Si precisa che la norma agevolativa non contempla alcuna preclusione di tipo soggettivo per le imprese operanti nel settore del commercio, così come, in via generale, per tutte le imprese la cui attività si sostanzi nella produzione di servizi.
Tuttavia, indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa e dall’ouput finale delle attività aziendali, la possibilità di fruire della maggiorazione (del 150%) delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili presuppone pur sempre che i beni materiali (o immateriali) oggetto d’investimento siano riconducibili a una delle voci contemplate nell’allegato A (o nell’allegato B) della richiamata legge n. 232 del 2016 e soddisfino il requisito dell’interconnessione.
Nel caso dei beni in questione, si ritiene, per esigenze di semplificazione, che i cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in altre voci dell’allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A.
I beni devono comunque soddisfare il requisito dell’interconnessione i distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.
Esclusione dall’ambito oggettivo dei fabbricati e delle costruzioni: ulteriori chiarimenti in materia di “silos dotati di attrezzatura sensoristica”
Gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iper ammortamento (nonché del super ammortamento).
E’ stato precisato che alla categoria “costruzioni” afferisce “…qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”, quindi l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non possa in ogni caso modificare, nelle fattispecie rappresentate, la natura immobiliare dell’investimento.
Si specifica però che le suddette attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo possano assumere autonomo rilievo ai fini dell’iper ammortamento e possano essere classificabili nell’ambito del secondo gruppo dell’allegato A e, in particolare, tra gli “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”;
In particolare non sono oggetto di stima catastale e, pertanto, non sono considerati costruzioni “…quei silos (ovvero qualunque altro genere di contenitori) che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica, ecc.), così come anche quei silos che possono essere agevolmente rimossi secondo il richiamato principio a valenza generale”.
Chiarimenti su macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario (allegato A primo gruppo-punto 7)
Si ritiene che le macchine in questione, assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita ”
Chiarimenti in materia di “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (allegato A secondo gruppo-punto 8)
Una prima casistica rappresentata riguarda i sistemi di gestione dell’energia reattiva. Trattasi, in particolare, di sistemi a servizio delle macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori per la misurazione istantanea dei parametri di rete (tensione, intensità di corrente, potenza, cos Φ) e sistemi di controllo ed elaborazione e simulazione (microprocessori e software), in grado di gestire l’energia fasando opportunatamente la potenza attiva e quella passiva, si ritiene che i sistemi in parola siano riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell’interconnessione.
Una seconda fattispecie riguarda i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, sistemi ancillari agli impianti di produzione dell’energia, la cui funzione è quella di accumulare l’energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario.
Si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e di conseguenza non sono ammessi al beneficio.
Una terza tematica rriguarda i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa. Tali sistemi rappresentano delle soluzioni che interagiscono a livello di macchine, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione.
Si ritiene quindi che detti sistemi possano essere riconducibili tra i beni ammissibili.
Si precisa però che, salvo eccezioni meglio precisate, questo non riguarda il costo di acquisizione dei compressori che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato A
Ulteriore precisazione è relativa ai sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione.
Al riguardo, si ritiene che tali sistemi, ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possano considerarsi ammissibili all’iperammortamento, in quanto, come precisato nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, nell’ambito della voce in questione rientrano solo “…quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo…”;
Diverso discorso se l’impianto di illuminazione si configura come impianto tecnico di produzione come ad esempio gli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura.
Trattamento ai fini dell’iper ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
Generalmente sono ammissibili soltanto “…se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione…”.
In determinati casi gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell’impianto, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.
In altri casi, l’inserimento in produzione di una nuova macchina o di un nuovo impianto o porzione di impianto potrebbe comportare un maggior fabbisogno che le infrastrutture impiantistiche di servizio già esistenti nel sito produttivo non sono in grado di soddisfare, rendendo necessaria un’integrazione o (più frequentemente) una sostituzione di alcune componenti impiantistiche (ad esempio, nel caso in cui si renda necessario realizzare una nuova linea elettrica di alimentazione di un impianto con derivazione da power center esistente, i trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione).
In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Diversa è la questione relativa agli impianti tecnici di servizio all’edificio i quali, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio. Questi impianti tecnici (generali), si osserva, non risultano ammissibili al beneficio.
Chiarimenti in materia di attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
Le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42CE non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni dell’allegato A.
Si ricorda però che “… gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale” posto un’ammissibilità nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile.
Stampi dotati di sensoristica
in relazione a stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili, utilizzati ad esempio nel settore della ceramica, ancorché dotati di componenti addizionali per movimentazioni e di ulteriori dispositivi di sensorizzazione della cavità dello stampo non rientrano, comunque, nella definizione di “macchina” ai sensi della direttiva 42/2006/CE, non possono essere autonomamente agevolabili, a meno che non costituiscano “normale dotazione” del bene principale.
Impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
Tali beni possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con dette sostanze
I beni in argomento vengono impiegati con la finalità di additivare le sostanze pericolose in modo tale da evitare il contatto diretto del lavoratore con tali sostanze, consentendo in tal modo la manipolazione in sicurezza, si ritiene che gli stessi siano più esattamente riconducibili nella categoria “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
Ulteriori chiarimenti in materia di “interconnessione” e “integrazione automatizzata”
Il requisito dell’interconnessione è soddisfatto se, condizione necessaria (e sufficiente) il bene:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Tale definizione generale, è il caso di ribadire, assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell’ambito oggettivo della misura e, quindi, sia per i beni materiali (allegato A) che per i beni immateriali (allegato B).
Oltre a questo per i beni in allegato A è necessario:
- l’“interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, detta caratteristica si considera soddisfatta se “…il bene scambia informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc)…”.
- l’ “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
tale requisito può essere soddisfatto secondo tre modalità (alternative).- con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa;
- con la rete di fornitura;
- con altre macchine del ciclo produttivo.
Soffermando l’attenzione sulla prima modalità e cioè quella della integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, la medesima circolare propone alcune esemplificazioni. Per l’integrazione di tipo fisico, si fa l’esempio dei “sistemi di movimentazione”; per quella di tipo informativo, invece, si opera riferimento alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.
Si evidenzia come quelli menzionati dalla circolare non costituiscono gli unici esempi attraverso i quali può realizzarsi l’integrazione automatizzata con il sistema logistico, le funzioni di “movimentazione” e “tracciabilità” sono solo alcune delle componenti riconducibili in senso ampio alla logistica di fabbrica, disciplina all’interno della quale ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario.
E’ proprio attraverso l’integrazione delle diverse funzioni di gestione dei materiali (quali ad esempio le materie prime, i semi lavorati, i componenti), la gestione della produzione (programmazione, schedulazione, fabbricazione, assemblaggio, controllo di qualità), la gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, assistenza pre e post vendita), che la logistica di fabbrica supporta l’azienda nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi atti a garantire i necessari livelli di performance in termini di qualità elevata, costi contenuti, tempi di risposta rapidi ed elevato servizio al cliente.
All’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi:
- fisico (di prodotti, materiali oppure di servizi)
- informativo, a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori.
Il soddisfacimento di tale requisito potrà quindi essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless) – possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.
Come possiamo aiutarti
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Qui gli approfondimenti sulle linee guida tecniche relative anche alla perizia giurata
Se l’impiego di un carroponte interconnesso ed integrato col sistema gestionale di fabbrica, certificato con perizia giurata a norma industria 4.0 anno 2018, viene esteso nell’anno 2020 ad operare la sua funzione di movimentazione di carichi secondo Industria 4.0 2019 per altri cento metri di magazzino;
“le nuove scaffalature aggiuntive” progettate appositamente per la tipologia dei carichi da movimentare e che costituiscono parte integrante della funzione operativa dell’insieme (la funzione non è resa possibile senza l’utilizzo della movimentazione del carroponte e la staticità di contenimento delle scaffalature), beneficiano o no dell’iperammortamento del 170% in quanto l’investimento è avvenuto con legge di Industria 4.0 anno 2019 e con versamento di acconto 20 % ?
Buongiorno Gianfranco, la domanda è un po’ articolata, le rispondiamo via email!